
Il codice civile contiene una disposizione che permette all’assemblea condominiale di creare un organo facoltativo con funzioni di consulenza e controllo e di eleggerne i membri: in particolare, il consiglio di condominio può essere creato nei condomini con almeno dodici unità immobiliari e deve essere composto da almeno tre condomini. Questa ultima indicazione ci fa ben comprendere quali siano i requisiti di base per la valida formazione di un consiglio di condominio laddove si specifica che i membri dell’organo, oltre a dover essere un numero minimo (tre, appunto), devono anche rivestire la qualifica di condomini, con la conseguente invalidità della nomina a consigliere di un soggetto che non dovesse possedere tale qualifica, indipendentemente da un suo legame di qualsiasi natura con un soggetto condomino.