
La normativa attualmente vigente prevede, quale unico ma fondamentale requisito, che la delega di voto per una determinata assemblea o una determinata deliberazione debba essere conferita per iscritto. Fermo restando che il classico foglio di carta non è l’unico mezzo attraverso il quale può ritenersi rispettata la forma scritta, si ritiene comunque necessario che la delega contenga le generalità del delegante, quelle del delegato, la data e le firme di entrambi i condomini, onde fugare qualsiasi dubbio sulla validità della delega ed evitare così possibili impugnazioni della delibera assunta col voto per delega.