
La contribuzione al TFR del portiere pensionato, in caso di compravendita di un immobile e, quindi, di passaggio nella qualifica di condomino tra due soggetti, viene suddivisa esattamente come un qualsiasi altro onere condominiale, ossia ciascun soggetto dovrà contribuire per la parte temporale che lo ha visto rivestire la qualifica di condomino, senza che possa essere chiamato in causa l’altro condomino, salva la solidarietà prevista dalla legge per le obbligazioni maturate nell’anno della compravendita e in quello precedente.